Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL (SAEVS SRL)

Gestione dei servizi di interesse generale come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. H) del D.lgs. 175/2016, affidati direttamente dagli enti locali soci, in particolare per quanto rileva per il comune di Vobarno:

- raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti

- gestione discariche controllate ed impianti a tecnologia complessa anche con produzione e recupero di energia

- autotrasporto in conto proprio ed in conto terzi

- gestione depositi, magazzini, operazioni di carico/scarico, magazzinaggio e distribuzione

- realizzazione, impianto e gestione di reti di pubblica illuminazione

- acquisto, produzione, trasporto, trasformazione e vendita di energia elettrica e calore

- interventi volti al risparmio energetico, promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 0,6%
Durata dell'impegno: La partecipazione decorre dalla data di approvazione dell'aumento del capitale sociale (provvedimento amministratore unico 05/03/2018) al 31/12/2063
Oneri complessivi:

Gli oneri per i corrispettivi dei servizi sono erogati alla Comunità Montana di Valle Sabbia, pertanto sul bilancio comunale non vi sono oneri diretti a favore della società

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

Ing. WALTER PAOLI, Amministratore Unico dal 17/01/2014

Indennità annua € 6.502,00

Risultati di bilancio

I bilanci integrali sono reperibili al seguente link:

https://trasparenza.escocmvs.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html

Sintesi risultati dei bilanci annuali:

- anno 2021: € 176.803,00 

- anno 2020: € 141.972,00 

- anno 2019: € 10.247,00

- anno 2018: € 17.435,00

- anno 2017: € 1.010,00

- anno 2016: € 7.011,00

- anno 2015: € 1.829,17

Contenuto creato il 23-05-2018 aggiornato al 20-02-2023
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Marina Corradini 11 - 25079 Vobarno (BS)
PEC protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it
Centralino 0365 596011
P. IVA 00561480989
Linee guida di design per i servizi web della PA