Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Art. 5 (D.Lgs. 33/2013) - CLICCA QUI

Qualora un cittadino non dovesse reperire nella sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni disposte dal D.Lgs. 33/2013,  può richiederle inoltrando richiesta di accesso civico al responsabile della trasparenza:

Dott.ssa Laura Romanello  -Segretario Generale, Soggetto Titolare dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia o ritardo degli uffici comunali nell'adozione di atti e provvedimenti dell'art. 2 commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.L. n. 5/2012

Dr.ssa  LAURA ROMANELLO 

Comune di Vobarno – Segreteria Generale – P.zza Marina Corradini n° 11 - 25079 Vobarno (BS)

Tel. 0365-596048    -     Fax 0365-596036

protocollo@pec.comune.Vobarno.bs.it (solo da pec)

segretario@comune.vobarno.bs.it

info@comune.vobarno.bs.it

utilizzando il  modulo seguente:

Modulo Accesso Civico - Scarica Qui

Esercizio Del Diritto Di Accesso Civico – art. 5 del d.lgs. N. 33/2013  - CLICCA QUI

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Contenuto inserito il 04-02-2015 aggiornato al 08-02-2023
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