Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nucelo di Valutazione
Dettagli sul Nucelo di Valutazione di Vobarno
Contenuto inserito il 21-04-2017 aggiornato al 05-07-2023
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Oggetto | Anno | |
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avviso pubblico per la nomina dei due componenti esterni del nucleo di valutazione per il triennio 2020-2022 | 2019 |

Contenuto creato il 31-12-2019 aggiornato al 20-02-2020